Squalifica Koulibaly, le motivazioni della Corte: “Gesto contestatorio e ironico all’arbitro!”. Il comunicato integrale

Ora è ufficiale: è stato respinto il ricorso del Napoli per Kalidou Koulibaly. La Corte Sportiva d’Appello ha pubblicato poco fa il testo in cui si spiegano le motivazioni del “no” alla riduzione della squalifica.

Qui di seguito il comunicato integrale:

“All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Internazionale – Napoli, disputato in data 26 dicembre 2018 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Kalidou Kuolibaly la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario” (già diffidato, quinta sanzione) e per aver “al 35° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un ironico applauso”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S.C. Napoli S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, la “Società”), la quale, precisando, in primo luogo, l’estrema correttezza che avrebbe sempre contraddistinto il comportamento in campo del Sig. Koulibaly nell’ambito della sua carriera calcistica, sostiene che la condotta sanzionata sarebbe la diretta conseguenza dell’esasperazione del predetto calciatore a causa della situazione ambientale fortemente avversa che ha caratterizzato la gara in questione in ragione dei ripetuti insulti razzisti del pubblico avversario. La Società aggiunge, altresì, che il contestato applauso ironico rivolto dal giocatore in questione al Direttore di gara non sarebbe stato determinato dalla decisione di comminare il cartellino giallo, ma dall’assenza di “qualsivoglia tutela per il calciatore franco-senegalese, insultato in maniera discriminatoria dall’inizio della partita e penalizzato, in quello specifico frangente, dall’intervento dell’arbitro in suo danno”.

Sul punto, la Società evidenzia come del tutto sovrapponibile al caso oggetto del presente procedimento sarebbe il precedente che ha visto coinvolto il calciatore Sulley Muntari, al quale sarebbe stata annullata, da codesta Corte, la sanzione della squalifica di una giornata effettiva di gara in ragione della straordinarietà ed eccezionalità della relativa fattispecie dovuta ai reiterati insulti discriminatori ad opera dei sostenitori della squadra avversaria di cui il predetto giocatore era stato vittima.
Per tali motivi, la Società chiede la riduzione della sanzione irrogata ad una sola giornata di gara e, in via subordinata, la conversione della seconda giornata di squalifica in una pena pecuniaria o prescrizioni alternative.
Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 18 gennaio 2019, sono presenti il calciatore, il Presidente della Società e l’Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.
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In primo luogo, vista la straordinarietà e l’eccezionalità della fattispecie, la Corte ritiene ammissibile il ricorso, nonostante lo stesso sia avverso la sanzione di una sola giornata di squalifica. Nel merito, la Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come il comportamento sanzionato, seppur avvenuto nell’ambito di una situazione ostile per il Sig. Koulibaly, a causa dei cori razzisti che hanno caratterizzato la suddetta gara, debba necessariamente essere ritenuto come irriguardoso nei confronti dell’Arbitro. L’immediata concatenazione temporale tra la notifica del provvedimento di ammonizione e l’applauso rivolto dal predetto calciatore all’Arbitro rendono, infatti, evidente l’intento di quest’ultimo di contestare, attraverso un gesto ironico e di scherno, la
decisione del Direttore di Gara.
Totalmente inconferente, quindi, deve essere ritenuto il richiamo alla decisione di questa Corte in merito al caso che ha coinvolto il giocatore Muntari sopra ricordato. Nel precedente richiamato, infatti, le proteste che avevano determinato l’irrogazione della sanzione della squalifica a carico del predetto calciatore non erano rivolte all’Arbitro al fine di contestare il suo operato, ma erano state determinate proprio dai cori razzisti intonati dai sostenitori del Cagliari nei suoi confronti. L’Arbitro, tra l’altro, in quella occasione, non aveva compreso, in considerazione del nervosismo dello stesso calciatore – che si esprimeva in parte in italiano e in parte nella propria lingua madre – che le proteste dello stesso fossero, appunto, state determinate dalla circostanza per cui il calciatore è stato vittima di tale gravissimo comportamento discriminatorio.

In altre parole, mentre le proteste del Sig. Muntari si riferivano al comportamento discriminatorio che il pubblico stava tenendo nei
suoi confronti, il gesto del giocatore Koulibaly è stato determinato dalla non condivisione da parte di quest’ultimo della decisione presa dal Direttore di Gara in merito alla sua condotta.



Ai fini del giudizio della Corte, nessuna rilevanza può, peraltro, essere attribuita all’inaccettabile clima che si era creato nello stadio durante la gara. Tale clima, invero, pur avendo determinato una sanzione nei confronti della società ospitante, non può in alcun caso essere ritenuto quale giustificazione o circostanza attenuante del comportamento irriguardoso di un atleta, soprattutto se lo stesso è teso ad irridere l’operato di un direttore di gara che gli ha inflitto una ammonizione.Se così fosse, in presenza di comportamenti razzisti sugli spalti, sarebbe giustificato e non sanzionato qualsivoglia atto (anche violento) posto essere da un giocatore, il che, come è evidente, non può essere”.

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