Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Hellas Verona Internazionale, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale, nonché per avere esposto uno striscione di contenuto offensivo nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa sei minuti; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. SPAL 2013 per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Articolo modificato 23 Ott 2017 - 17:52 17:52