Scudetto 2006, deciderà la Figc

Il procuratore federale Stefano Palazzi ha consegnato la sua relazione alla Figc, sullo scudetto del 2006. Palazzi ha chiesto l’archiviazione per prescrizione nei confronti dell’ Inter e di Moratti. Per il titolo tolto alla Juventus e assegnato all’Inter dopo il processo di calciopoli, deciderà il Consiglio Federale nella riunione del prossimo 18 luglio. L’archiviazione per prescrizione significa semplicemente che non si può agire contro i soggetti in quanto per quei reati sportivi è passato il tempo massimo previsto dalle norme per perseguirli. Sono state archiviate in formula piena le accuse a Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, Roberto Zanzi, all’epoca dirigente dell’Atalanta, e a Massimo De Santis, ex arbitro. Invece per prescrizione sono state archiviate le posizione di Massimo Cellino, presidente del Cagliari, Luca Campedelli, presidente del Chievo, Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, Luciano Spalletti, all’epoca dei fatti allenatore dell’Udinese, Sergio Gasparin, direttore generale del Vicenza, Nello Governato, ex ds della Lazio, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, Aldo Spinelli, presidente del Livorno. Infine sono state archiviate anche le posizioni di Pasquale Foti, presidente della Reggina, Leonardo Meani, ex dirigente del Milan, di Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca designatori arbitrali, Gennaro Mazzei, ex vice commissario Can, e Tullio Lanese, ex presidente dell’Aia, in quanto per quei fatti o già condannati o perché sui medesimi fatti è scattata la prescrizione.

Ecco il comunicato della Figc:

1. nei confronti del presidente del Palermo sig. Maurizio Zamparini e della Società Palermo:
perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare con riferimento alla condotta del presidente
medesimo.

2. nei confronti del sig. Roberto Zanzi, all’epoca dei fatti, dirigente dell’Atalanta e della società
Atalanta:
perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.

3. nei confronti del sig. Massimo De Santis, all’epoca dei fatti, arbitro internazionale della Can A e
B: perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.

4. nei confronti del presidente del Cagliari sig. Massimo Cellino e della società Cagliari:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.

5. nei confronti del presidente del Chievo sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.

6. nei confronti del sig. Rino Foschi all’epoca dei fatti, dirigente del Palermo e della società
Palermo perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del dirigente medesimo.

7. nei confronti del sig. Luciano Spalletti, all’epoca dei fatti, allenatore dell’Udinese e della società
Udinese:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.

8. nei confronti del sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti, dirigente del Vicenza e della società
Vicenza:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.

9. nei confronti del direttore sportivo sig. Nello Governato:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.
10. nei confronti del presidente dell’Empoli sig. Fabrizio Corsi e della società Empoli:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.

11. nei confronti del presidente del Livorno sig. Aldo Spinelli e della società Livorno:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.

12. nei confronti dell’allora socio di riferimento dell’Internazionale sig. Massimo Moratti e della
società Internazionale:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,
vigente all’epoca dei fatti.

13. nei confronti dell’allora presidente dell’Internazionale (deceduto l’anno 2006) sig. Giacinto
Facchetti e della società Internazionale:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi
dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.

14. nei confronti del presidente della Reggina sig. Pasquale Foti e della società Reggina:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da
giudicato.
15. nei confronti del sig. Leonardo Meani, all’epoca dei fatti, dirigente della società Milan e della
società Milan:
perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da
giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.

16. nei confronti dei sigg. Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti, Commissari Can A
e B, del sig. Gennaro Mazzei, all’epoca dei fatti, Vice Commissario Can A e B e del sig. Tullio
Lanese, all’epoca dei fatti, presidente dell’Aia: perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi
dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.

Alberto Gencarelli

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