Il debito di Maradona non è estinto: respinto il ricorso del suo legale

Maradona_245ROMA – Sale ancora il debito del Calciatore Diego Armando Maradona nei confronti del fisco. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, respingendo come “inammissibile” un ricorso presentato da campione, lo ha condannato anche a pagare il rimborso delle spese dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia per complessivi 2.000 euro.

La sentenza, non ancora nota, è stata deposita il 10 gennaio scorso. I legali di Maradona avevano presentato ricorso per contestare il “silenzio-rifiuto” con il quale il Fisco aveva accolto la richiesta di annullare le cartelle dell’ex attaccante del Napoli Calcio relative ai mancati pagamenti di tasse di sei diversi anni, dal 1985 al 1990. In particolare veniva lamentata la mancata notifica delle cartelle, la decorrenza dei termini per la prescrizioni e la nullità dell’avviso di mora.

I giudici tributari hanno però respinto tutte le diverse motivazioni, non solo facendo riferimento alle norme di legge ma anche ripercorrendo i diversi ricorsi e sentenze nelle quali i magistrati fiscali si erano già espressi. E sui quali, viene spiegato con precisione, non possono tornare ad esprimersi di nuovo in base al principio giuridico “ne bis in idem” (no due volte su cose identiche). Nel testo della sentenza il collegio giudicante rigetta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della sentenza del Commissione Tributaria Centrale (quella resa nota venerdì scorso) perché “il ricorrente non è parte in causa nel richiamato giudizio”.

Quindi giudica inammissibile in ricorso per molti motivi. Il primo è che non può essere “impugnato” il rifiuto tacito ad un’istanza di “annullamento in autotutela”: si tratta infatti – secondo quanto riporta una sentenza della Corte di Cassazione che viene richiamata – di un atto di natura eminentemente discrezionale esercitabile esclusivamente per obiettivi di interesse pubblico. In pratica il fisco può decidere di annullare una cartella solo se ritiene di aver sbagliato e non vuole procurare altri danni all’erario. Ma la richiesta di autotutela “non costituisce un diritto soggettivo”. C’è poi il fatto – ricordano i giudici – che la cartella oggetto dell’impugnativa era già stata impugnata e discussa. Ma la Commissione Tributaria ricorda anche l’offensiva dei ricorsi presentati da Maradona, già rigettati “Ad abundantiam – scrivono i giudici tributari – è appena il caso di ricordare che la stessa vicenda, segnata da iscrizioni a ruolo, cartelle, avvisi di mora, è stata oggetto di numerose iniziative giudiziarie, efficacemente sintetizzata nella sentenza di questa Commissione tributaria del 2012 cui il collegio si riporta”.

Ecco quindi tre punti su cui Maradona aveva già ricevuto una bocciatura dei ricorsi: 1) la sentenza rigettava l’istanza di estensione rispetto ad una decisione della Commissione tributaria regionale della Campania; la Corte di Cassazione “si é pronunciata rigettando il ricorso del Maradona e confermando la validità dell’avviso di mora”, aggiungendo “che tale sentenza costituisce giudicato sostanziale”; la sentenza del 2010 ava già rigettato il ricorso “non avendo alcun fondamento la doglianza espressa dalla difesa del ricorrente sulla circostanza che nel corso del giudizio gli enti impositori non abbiano, comunque, mai depositato gli atti prodromici a dimostrazione della ritualità delle notifiche”. Insomma, nulla da fare. Così che anche l’ultimo ricorso è stato dichiarato “inammissibile” e corredato dalla “condanna al rimborso delle spese che liquida in complessivi 2000 euro, di cui 1000 euro in favore di Equitalia e 1000 in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre accessori come per legge”.

Fonte: ansa.it

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